Argomenti: un famoso precetto – il Digesto – la responsabilità civile – i Pretoriani – il valore della legge
Iuris praecepta sunt haec:
honeste vivere,
alterum non laedere,
suum cuique tribuere.
“I precetti del diritto sono questi: vivere onestamente, non ledere l’altro, dare a ciascuno il suo.”
Esiste un genere particolare di paradosso storico, di quelli che si incidono nella memoria proprio perché sembrano scritti da un tragediografo più che dal caso: un uomo passa alla storia per aver formulato il precetto “non ledere l’altro”, e muore assassinato dalla violenza che quel precetto avrebbe dovuto arginare. È la vicenda di Domizio Ulpiano, uno dei più grandi giuristi che Roma abbia mai prodotto, ucciso dai propri soldati sotto gli occhi dell’imperatore che avrebbe dovuto proteggerlo. Vale la pena raccontarla per intero: non solo la sentenza che lo ha reso immortale, ma l’uomo, il secolo in cui visse, e il modo — quasi miracoloso — in cui le sue parole hanno attraversato diciotto secoli per arrivare fino a noi, incise persino sulla facciata di un tribunale.
Un giurista venuto dai margini
Gneo Domizio Annio Ulpiano nacque intorno al 170 d.C. a Tiro, nell’attuale Libano: non a Roma, non in Italia, ma in una delle più antiche città fenicie del Mediterraneo, crocevia di lingue, culti e mercanzie da oltre mille anni. È un dettaglio che vale la pena sottolineare, perché rovescia un’immagine consueta: il diritto romano, che noi tendiamo a immaginare come un edificio marmoreo eretto nel cuore dell’Urbe, fu in realtà elaborato e perfezionato anche da uomini venuti dalla periferia più remota dell’impero. Ulpiano appartiene a quella generazione di provinciali — orientali, africani, iberici — che nei primi secoli dell’impero raggiunsero i vertici dell’amministrazione romana, portando con sé sensibilità e culture diverse da quella latina originaria.
Della sua vita privata sappiamo pochissimo: nessuna lettera intima, nessuna confessione, nessun aneddoto domestico ci è giunto. Conosciamo quasi soltanto l’uomo pubblico, attraverso la mole sterminata di ciò che scrisse e le cariche che ricoprì. È bene resistere alla tentazione — sempre forte quando la documentazione scarseggia — di inventargli una psicologia che le fonti non autorizzano.
Il secolo di ferro dei Severi
Ulpiano visse ed esercitò la propria carriera durante la dinastia dei Severi, un’epoca che il lettore moderno farebbe bene a immaginare non come un’età di ordine, ma come un tempo febbrile, attraversato da congiure di palazzo, guerre civili striscianti e un potere sempre più ostaggio degli eserciti. Fu contemporaneo di un altro gigante del diritto, Papiniano, e lavorò probabilmente nella cancelleria imperiale sotto Settimio Severo e poi sotto Caracalla.
Nel 217 d.C. Caracalla viene assassinato da un soldato durante una campagna contro i Parti, e al suo posto sale, per acclamazione dell’esercito, il prefetto del pretorio Macrino: un funzionario di origini modeste, mai recatosi a Roma nemmeno da imperatore, che tenta di risanare le finanze pubbliche tagliando la paga ai soldati. È una mossa che gli costa carissima: nel giro di un anno l’esercito lo abbandona in favore del giovanissimo Elagabalo (o Eliogabalo), cugino di Caracalla, sostenuto dalle donne della famiglia severiana. Macrino viene raggiunto e ucciso nel 218; Elagabalo regna quattro anni, tra eccessi e scandali diventati proverbiali, finché non viene a sua volta trucidato insieme alla madre nel 222, per lasciare il trono al cugino tredicenne Alessandro Severo.
È l’atmosfera in cui Ulpiano formò il proprio pensiero: quattro imperatori in undici anni, tre dei quali morti di morte violenta, e un diritto che viveva a stretto contatto con un potere sempre più ostaggio delle armi. Secondo la tradizione — discussa dagli storici, ma non per questo meno eloquente — lo stesso Papiniano si sarebbe rifiutato di fornire una giustificazione giuridica all’assassinio di Geta per mano del fratello Caracalla, pagando quel rifiuto con la vita. Ulpiano e i suoi colleghi giuristi sapevano dunque, per esperienza diretta e non per sentito dire, quanto la parola della legge potesse essere fragile davanti alla spada di un pretoriano.
Lo scriba instancabile: l’opera
Ulpiano non fu un filosofo nel senso in cui lo furono Seneca o Marco Aurelio: era, prima di tutto, un pratico del diritto, un uomo che scrisse una mole quasi incredibile di commentari, trattati e opere destinate a guidare l’attività dei magistrati nell’interpretazione delle leggi. Buona parte di questa produzione — le Regulae (le “Regole”, una sintesi manualistica dei principi fondamentali), i commentari all’editto del pretore, gli scritti sui doveri dei funzionari — non ci è giunta nella sua forma originaria, ma attraverso i frammenti che i posteri scelsero di conservare.
E qui serve una parola in più sul Digesto, perché è il tramite attraverso cui Ulpiano è arrivato fino a noi. Nel 533 d.C., più di tre secoli dopo la morte di Ulpiano, l’imperatore bizantino Giustiniano incaricò una commissione di giuristi di raccogliere, selezionare e riordinare per materia l’immensa mole di opere prodotte dai giuristi romani dei secoli precedenti, spesso in contraddizione fra loro. Ne nacque il Digesto (dal latino digerere, “distribuire, ordinare”): cinquanta libri di estratti sistematici, parte del più ampio Corpus Iuris Civilis che comprendeva anche le Istituzioni, il Codice e le Novelle. È il testo su cui, per tutto il Medioevo e oltre, si formarono generazioni di giuristi europei, e su cui ancora oggi si fonda buona parte della cultura giuridica del continente. Ebbene: circa un terzo dell’intero Digesto deriva dagli scritti di Ulpiano, una proporzione che da sola basterebbe a spiegarne la statura.
Ma dentro questa mole di tecnica giuridica, quasi burocratica nella sua minuzia, affiorano di tanto in tanto frasi che vanno molto oltre il tecnicismo, formule che sembrano scritte non per un magistrato, ma per l’umanità intera.
La sentenza da non dimenticare mai
Eccoci al cuore della vicenda. Ulpiano scrisse, nelle sue Regulae, poi accolte nel Digesto (Dig. 1, 1, 10, 1):
“Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”
“I precetti del diritto sono questi: vivere onestamente, non ledere l’altro, dare a ciascuno il suo.”
Vale la pena una precisazione filologica che spesso si perde nella vulgata: la formula popolarissima neminem laedere (“non ledere nessuno”) che tanti manuali e persino iscrizioni monumentali attribuiscono a Ulpiano non è, alla lettera, ciò che egli scrisse. Ulpiano parla di alterum non laedere, “non ledere l’altro” — una formulazione più intima, quasi relazionale, che pone l’accento sull’incontro tra un io e un tu, più che su un’astratta totalità di “nessuno”. La variante neminem laedere è una riformulazione posteriore, diffusasi nei secoli proprio per la sua icasticità (la sua capacità di scolpirsi nella memoria in poche sillabe), ma che vale la pena restituire alla sua origine più precisa.
Il verbo laedere merita a sua volta un supplemento di attenzione, perché è assai più ricco del nostro sbrigativo “fare del male”. Non indica soltanto il colpire fisicamente: significa arrecare un pregiudizio ingiusto alla persona altrui, ai suoi beni, alla sua dignità, ai suoi diritti. È qui che nasce, in nuce, uno dei fondamenti di ciò che i giuristi moderni chiamano responsabilità civile: se il mio agire produce un danno ingiusto a un altro, non posso cavarmela dicendo “sono fatti miei”. La mia libertà trova un limite proprio nell’esistenza dell’altro.
Ulpiano compie inoltre un passo decisivo, inserendo il precetto dentro una triade che si rinforza a vicenda: honeste vivere (vivere rettamente, riguarda me stesso), alterum non laedere (non nuocere all’altro, pone un limite alla mia azione), suum cuique tribuere (dare a ciascuno il suo, mi obbliga a un riconoscimento attivo dell’altro). Non a caso questa triade, incisa per intero, campeggia ancora oggi sulla facciata del Palazzo di Giustizia di Milano: un monito in pietra che milioni di cittadini hanno attraversato senza saperne l’autore.
Ulpiano offrì anche una definizione della giustizia stessa che i giuristi ripetono ancora, spesso ignorandone la paternità: iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi — “la giustizia è la volontà costante e perpetua di attribuire a ciascuno il proprio diritto”. Non un sentimento occasionale, dunque, ma una disposizione stabile, quasi un abito dell’animo da coltivare giorno dopo giorno.
Il paradosso dell’uguaglianza in una società di schiavi
C’è un’altra frase di Ulpiano che merita di non cadere nell’oblio, e che rivela quanto la sua riflessione fosse, per l’epoca, ardita fino alla vertigine: quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt — “per quanto riguarda il diritto naturale, tutti gli uomini sono uguali”. Pronunciata dentro una società costruita sulla schiavitù, la frase suona quasi eversiva. Ulpiano stesso, del resto, riconosceva altrove che la schiavitù apparteneva allo ius gentium (il diritto comune a tutti i popoli, per come storicamente si era consolidato), non allo ius naturale: per natura, scriveva, gli uomini nascono liberi.
Sarebbe un errore di prospettiva — un anacronismo bello e buono — trasformare Ulpiano in un precursore illuminista o in un abolizionista ante litteram: restò fino in fondo un uomo del proprio tempo, che non mise mai in discussione l’istituto della schiavitù nella pratica concreta del diritto romano.
E tuttavia proprio questa distanza rende la sua figura più preziosa: un uomo può appartenere interamente al proprio secolo, alle sue gerarchie e alle sue ingiustizie strutturali, e tuttavia depositare, senza saperlo, il seme di un principio destinato a sopravvivergli e a rivoltarsi, secoli dopo, contro le stesse ingiustizie che egli non seppe — o non volle — conculcare fino in fondo.
Il prefetto e i pretoriani: l’epilogo violento
Nel 222 d.C., dopo la morte di Elagabalo, sale al trono il tredicenne Alessandro Severo, sotto la fortissima tutela della madre Giulia Mamea. È il momento di massimo fulgore per Ulpiano, che viene nominato prefetto del pretorio: non più soltanto un dotto interprete delle leggi, ma uno degli uomini più potenti dell’intero impero, a capo della Guardia pretoriana stessa.
Ed è precisamente qui che la sua storia vira verso la tragedia. La Guardia pretoriana, in quegli anni, non era più un semplice corpo militare: era diventata una fazione politica capace di fare e disfare imperatori a proprio piacimento — lo si è appena visto, in successione rapidissima, con Macrino e con Elagabalo — un potere ancipite (che pende da due parti, pronto a rivoltarsi) e temibile. Ulpiano tentò di restaurarvi disciplina e subordinazione al diritto: i pretoriani, che mal sopportavano di essere sindacati (controllati, sottoposti a giudizio) da un magistrato civile, gli si rivoltarono contro. Nel 223, forse nel 228 — le fonti antiche non concordano con esattezza —, i soldati insorsero apertamente.
Secondo il racconto dello storico Cassio Dione, Ulpiano cercò rifugio proprio presso l’imperatore, come se la vicinanza al potere supremo potesse ancora offrirgli un asseverato (un fermo, dichiarato) diritto di protezione. I pretoriani lo inseguirono fin dentro il palazzo e lo uccisero sotto gli occhi di Alessandro Severo e di sua madre, incapaci — o forse non abbastanza risoluti — di salvarlo. L’uomo dell’alterum non laedere moriva per mano di quella stessa violenza bruta che il diritto, da solo, non era riuscito a contenere.
Quando le armi pesano più delle istituzioni
Vale la pena, con la cautela che la distanza di diciotto secoli impone, fermarsi un istante su questo aspetto della vicenda, perché tocca un nervo che la storia ha esposto molte volte dopo Roma. Ciò che i pretoriani rappresentarono nel III secolo — un corpo armato che, invece di custodire l’autorità legittima, finisce per arrogarsi il diritto di nominarla e deporla a piacimento — non è un unicum romano. Gli storici della politica hanno coniato per questo fenomeno un termine, “pretorianismo”, proprio in omaggio a quella vicenda: descrive quelle situazioni, ricorrenti nella storia di molti paesi anche recenti, in cui le forze armate diventano arbitro ultimo della vita politica perché le istituzioni civili non hanno ancora raggiunto — o hanno smarrito — un’autorità sufficientemente radicata da tenerle sotto un controllo condiviso e riconosciuto. Non è un destino automatico né una colpa intrinseca delle armi: è ciò che accade quando la maturità costituzionale di uno stato — il consenso diffuso attorno a regole comuni, la fiducia reciproca fra chi comanda e chi obbedisce, il primato riconosciuto della legge sulla forza — resta più fragile della forza stessa. Roma lo sperimentò con una frequenza quasi ossessiva proprio nel secolo di Ulpiano; altri paesi, in epoche diverse e con esiti diversissimi, hanno dovuto misurarsi con la stessa tentazione strutturale.
Una vittoria postuma
Eppure, in un senso profondo, Ulpiano vinse. L’impero che aveva servito, con le sue legioni e i suoi palazzi, si sarebbe progressivamente sgretolato nei secoli successivi, ma i suoi libri sopravvissero. Tre secoli dopo la sua morte, quando l’imperatore Giustiniano ordinò la grande compilazione che abbiamo appena descritto, i giuristi incaricati attinsero copiosamente alle opere di Ulpiano, tanto da farne — come si è detto — quasi un terzo dell’intero Digesto. Da lì, quelle pagine sarebbero rientrate nelle università medievali, avrebbero nutrito la tradizione giuridica dell’intera Europa continentale e, attraverso trasformazioni immense, sarebbero arrivate fino al moderno concetto occidentale di responsabilità, proprietà e giustizia.
Un uomo nato ai margini dell’impero, ucciso da chi avrebbe dovuto obbedirgli, continua a parlare a chi oggi entra in un’aula di tribunale — non perché possedesse eserciti, ma perché aveva scritto con precisione e rigore quello che altri avrebbero soltanto intuito.
Un insegnamento per oggi
Neminem laedere — o, più fedelmente, alterum non laedere — può essere letto anche fuori dal recinto tecnico del diritto, come una domanda morale che ciascuno può portare con sé: posso attraversare il mondo cercando di lasciare dietro di me il minor numero possibile di ferite? Non significa vivere senza conflitti, né rinunciare a giudicare un’azione ingiusta o a opporsi a un sopruso: a volte, per non nuocere, bisogna proprio contrastare. Il problema, allora, diventa distinguere fra il ferire e il contrastare: si può contrastare un uomo senza umiliarlo; si può combattere un’idea senza odiare chi la sostiene; si può difendere il proprio diritto senza desiderare la distruzione dell’avversario.
È un precetto che, sorprendentemente, dialoga da lontano con tradizioni assai diverse fra loro: la regola d’oro dei Vangeli (“non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”), l’ahiṃsā indiana (il principio del non-nuocere, cardine dell’etica induista, buddhista e giainista), la riflessione stoica ed epicurea sulla giustizia come patto di reciproca utilità fra gli uomini. Ma da solo, occorre dirlo, il “non fare male” non basta: si può non danneggiare direttamente nessuno, e tuttavia restare abbietti (vili, moralmente meschini) nella propria indifferenza di fronte all’ingiustizia altrui. È forse per questo che Ulpiano non si fermò a un unico precetto, ma costruì una triade: vivere rettamente, non nuocere all’altro, e — soprattutto — dare a ciascuno ciò che gli è dovuto. Il terzo precetto, quello più spesso dimenticato, è quello che trasforma un’etica dell’astensione in un’etica dell’impegno attivo.
E qui si può tornare, a conclusione, sul punto più amaro e insieme più istruttivo dell’intera vicenda. La vita di Ulpiano dimostra, con la forza bruta dei fatti, che il diritto da solo — scritto, pensato, persino scolpito su una facciata di marmo — non basta a fermare la violenza se non è sorretto da qualcosa d’altro: istituzioni che lo applicano con autonomia reale, e una cultura diffusa che ne riconosca l’autorità come superiore a quella della forza. È esattamente in questo che risiede il valore insostituibile delle leggi negli stati: non come ornamento cerimoniale del potere, ma come argine concreto contro le derive autoritarie e contro il lento impoverimento dei principi democratici — un impoverimento che raramente avviene per un colpo di stato improvviso, più spesso per erosione, per riscritture della storia, per assuefazione, per piccole eccezioni che diventano abitudine. Quando le altre difese cedono, a salvare una comunità politica restano spesso soltanto due cose: le leggi stesse, e l’indipendenza di chi ha il compito di applicarle e difenderle senza piegarsi al potere del momento — magistrati, giudici, funzionari capaci di dire, come provò a fare lo stesso Ulpiano, che la legge vale anche per chi impugna la spada. La morte di Ulpiano, trucidato davanti a un imperatore incapace di proteggerlo dai propri stessi soldati, resta ancora oggi la rappresentazione più esatta — e più inquietante — di che cosa accade quando quell’argine si spezza.

«Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt.»
«Per quanto riguarda il diritto naturale, tutti gli uomini sono uguali.»
— Ulpiano, Digesto, 50, 17, 32

